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Ospitalità, cessione di beni immobili a stranieri o apolidi. Obblighi dell'ospitante e del cedente
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 235/07/1998, n° 286 è previsto l'obbligo di comunicare
all'Autorità Locale di Publbica Sicurezza l'ospitalità e la cessione della proprietà o del
godimento di beni immobili a stranieri o apolidi, di seguito si riporta il testo della
norma e la modulistica, precisando che nei comuni dove non sono presenti gli uffici
della Questura o del Commissariato il modello deve essere presentato al Sindaco.
modulo per comunicazione stranienri extracomunitari (pdf)
Art. 7
1 Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.
data pubblicazione: 19 febbraio 2022
Progetto ”Comuni Accessibili“
Progetto per i nuovi diritti di cittadinanza digitale
Con il contributo di
Partecipano al progetto i comuni di:
Realizzazione a cura di
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